Statuto della Fondazione
ART. 1 – NOME E SEDE
E’ costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE GIORGIO E LILLI DEVOTO”
In seguito all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, lo Statuto della Fondazione è modificato nel presente, unitamente all’acquisizione della nuova denominazione ” FONDAZIONE GIORGIO E LILLI DEVOTO ETS”.
La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
ART. 2 – SEDE
La Fondazione ha sede legale nel Comune di Genova. La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione.
ART.3 – DURATA
La durata della Fondazione è illimitata.
ART. 4 – FINALITÀ
La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via stabile e principale una o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro, avendo come particolare riferimento della propria attività alla valorizzazione del patrimonio culturale con attenzione alla valorizzazione di manoscritti autografi, carteggi, altri documenti di notevole pregio culturale e artistico e/o storico, nonché i libri aventi carattere di rarità e pregio e ne tutelerà la conservazione.
ART. 5 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale e collettivo di cui all’art. 5 del D.lgs. 117/2017 di seguito indicate:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Per lo svolgimento delle attività suddette la fondazione potrà:
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La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo dal Consiglio di Indirizzo.
ART. 6 – PATRIMONIO LIBERO
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all’incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.
ART. 7 – PATRIMONIO VINCOLATO
Sono considerati patrimonio vincolato alla Fondazione tutti i beni individuati dall’assemblea dei Fondatori che saranno utilizzati per i fini strumentali della Fondazione. Il patrimonio vincolato potrà essere incrementato successivamente previa delibera del Consiglio di Indirizzo.
Nel caso in cui un bene vincolato non dovesse essere più considerato strumentale per i fini della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo potrà proporre all’Assemblea dei Fondatori il suo trasferimento al fondo di gestione. L’Assemblea delibererà in merito con la maggioranza dei due terzi dei Soci Fondatori.
Il Consiglio di amministrazione potrà proporre al Consiglio di Indirizzo quali altre attività, proventi, rendite o entrate far confluire nel Patrimonio vincolato.
ART. 8 – FONDO DI GESTIONE
Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all’incremento del patrimonio:
- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall’eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società private o di privati;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all’aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l’esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all’attività istituzionale.
ART. 9 – FONDO NON VINCOLATO
È facoltà dei Soci di cui all’articolo 11. effettuare un versamento in un fondo non vincolato distinto dal patrimonio, concordando le modalità di una eventuale restituzione.
Il capitale versato con questa modalità non potrà essere rivalutato ed è infruttifero di interessi.
ART. 10 – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
ART. 11 – MEMBRI
La Fondazione è stata fondata da Giorgio e Lilli Devoto.
Possono diventare soci a seguito di delibera assunta con voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e le attività di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto e contribuiscono in forma al fondo di dotazione della Fondazione.
I soggetti che aspirano ad essere ammesse come membri della Fondazione devono presentare apposita domanda al Consiglio di Indirizzo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto della Fondazione, i suoi regolamenti ed i deliberati degli organi della Fondazione,
I Soci della Fondazione si dividono in
- Fondatori originari
- Fondatori;
- Amici della Fondazione;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Volontari;
Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
I membri aderenti alla fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente del Consiglio di amministrazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, motivando l’eventuale rigetto.
ART. 12 – FONDATORI ORIGINARI
Il Fondatore Originario è il Dott. Giorgio Devoto che ha avviato e realizzato la Fondazione congiuntamente alla moglie Lilli Devoto e che trovano menzione nell’atto costitutivo della stessa.
Finché sono in vita, i Fondatori Originari hanno la facoltà di nominare i Fondatori.
ART. 13 – FONDATORI
Sono denominati Fondatori, i soggetti pubblici o privati che hanno contribuito a implementare la Fondazione successivamente alla sua realizzazione.
Possono diventare Fondatori, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi nelle forme e nella misura determinata nel minino dal Consiglio di Indirizzo stesso ovvero che grazie alla loro attività abbiamo apportato benefici e lustro alla Fondazione stessa.
I Fondatori sono nominati dai Fondatori Originari ovvero in loro mancanza dall’assembla dei Fondatori, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione per l’aggiornamento dei libri sociali.
ART. 14 – AMICI DELLA FONDAZIONE
Possono ottenere la qualifica di Amici della Fondazione le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio di Indirizzo. La qualifica di Amico della Fondazione dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
ART. 15 – SOCI ISTITUZIONALI
Sono Soci Istituzionali gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio di Indirizzo.
ART. 16 – SOCI VOLONTARI
Possono ottenere la qualifica di Soci Volontari le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali.
ART. 17 – PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERI
Possono essere nominati Soci Fondatori, Soci Sostenitori, Soci Istituzionali, Soci Volontari, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre istituzioni aventi sedi all’estero
ART. 18 – PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE
La qualifica di Socio della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile. I partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell’Ente.
ART. 19 – ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEI SOCI
Il Consiglio di indirizzo decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in carica l’esclusione dei Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione;
- non adempiano alle contribuzioni ed ai conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche
I Fondatori Originari e i Fondatori non possono mai essere esclusi, fatta salvo il rispetto di disposizioni inderogabili di legge.
I Membri elencato all’art. 11 possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.
ART.20 ORGANI
Sono organi della Fondazione:
- l’Assemblea dei Fondatori
- Il Consiglio di Indirizzo
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Scientifico
- il Comitato dei Soci
- il Collegio Sindacale
- il Collegio dei Revisori
Le cariche durano 5 anni, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione che ha la durata di 2 anni e del Comitato Scientifico la cui durata è stabilita dal Consiglio di Indirizzo. Tutti coloro che sono eletti nelle cariche possono essere rinnovati.
Tutte le riunioni della Fondazione possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che:
- sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
ART. 21 – ASSEMBLEA DEI FONDATORI
L’Assemblea dei Fondatori è costituita dai Fondatori Originari e dai Fondatori, si riunisce almeno una volta l’anno. L’Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente dell’Assemblea dei Fondatori che provvede a nominarlo nella prima riunione disponibile, rimane in carica con le stesse tempistiche previste dall’articolo 20 relative agli organi sociali e può essere rinominato.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Assemblea dei Fondatori, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
L’Assemblea dei Fondatori è convocata mediante raccomandata, PEC, fax, posta elettronica ovvero qualsiasi altra forma di comunicazione telematica che ne comprovi l’avvenuta ricezione. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, l’ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L’Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati, ad eccezione di quanto riportato in calce al presente articolo. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente dell’Assemblea dei Fondatori. In mancanza di convocazione l’Assemblea dei Fondatori è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci Fondatori ed il Presidente dell’Assemblea dei Fondatori. Al fine del conferimento di deleghe, ogni Fondatore può conferire delega scritta ad un altro Fondatore che non può rappresentare più di 2 (due) Fondatori.
Presidente dell’Assemblea dei Fondatori presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Fondatori presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.
Delle riunioni dell’Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i fondatori.
L’Assemblea dei Fondatori ha diritto:
- nominare i componenti del Consiglio di Indirizzo
- di formulare il parere vincolante in ordine alla liquidazione, trasformazione, scissione, scioglimento della Fondazione su proposta dal Consiglio di Indirizzo:
- di formulare il parere vincolante in ordine alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio diIndirizzo;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione raggiungibile del Consiglio di Indirizzo. I pareri dell’Assemblea dei Fondatori non sono vincolanti per il Consiglio di di Indirizzo.
All’Assemblea dei Fondatori viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Indirizzo, con indicazione dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l’Assemblea può esprimere pareri vincolanti per il Consiglio di Indirizzo
ART. 22 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Il Consiglio d’Indirizzo è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Il Consiglio è costituito da un numero variabile da 3 a 7 componenti, nominati dall’Assemblea dei Fondatori anche scelti tra persone esterne alla Fondazione.
Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, che provvede a nominarlo nella prima riunione disponibile.
Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di Indirizzo, provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e potrà essere riconfermato.
Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto.
I consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato, da parte dell’Organo che li ha nominati. La revoca dovrà essere comunicata al Consiglio di amministrazione per le comunicazioni previste dalla normativa.
La veste di membro del Consiglio d’Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione e di membro del Comitato Scientifico, ove istituito.
Il Consiglio d’Indirizzo ha il compito di:
- stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività, approvandone le direttive generali, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
- nominare il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché due Vicepresidenti, che lo sostituiscono in caso di assenza od impedimento e che fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione, e tutti gli altri componenti del Consiglio di amministrazione deliberandone l’eventuale compenso;
- determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario, compresi modalità, forme e tempi di versamento da richiedere alle categorie di Soci dui cui all’articolo 11;
- procedere alla accettazione e all’esclusione dei Soci, ad eccezione dei Fondatori, inserendoli nelle qualifiche elencate all’articolo 11, stabilendo la forma e la misura dell’apporto economico;
- nominare il Collegio Sindacale e/o il Collegio dei Revisori deliberandone il compenso;
- nominare i membri del Comitato Scientifico della Fondazione qualora fosse ritenuta utile la nomina;
- approvare il bilancio consuntivo proposto dal Consiglio di amministrazione;
- approvare l’eventuale bilancio sociale proposto dal Consiglio di amministrazione;
- approvare il bilancio di previsione proposto dal Consiglio di amministrazione;
- costituire, implementare e/o modificare il patrimonio vincolato di cui all’art. 7;
- nominare e revocare il Segretario Generale della Fondazione, determinandone il compenso qualora fosse ritenuta utile la nomina;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e all’alienazione di beni immobili;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie, proposte dal Consiglio di amministrazione previo parere vincolante dell’Assemblea dei Fondatori;
- deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio, proposta dal Consiglio di amministrazione previo parere vincolante dell’Assemblea dei Fondatori;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;
- vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell’impiego degli eventuali contributi ricevuti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
ART. 23 – CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO D’INDIRIZZO
Le riunioni del Consiglio d’Indirizzo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione, salvo che si tratti di riunione unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.
Esso si riunisce almeno due volte all’anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno la metà dei membri.
Il Consiglio d’Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo telefax o tramite posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata inoltrati almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Indirizzo. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d’Indirizzo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
ART. 24 – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da numero di membri variabile da 3 a 5, compresi il Presidente del Consiglio di amministrazione e i Vicepresidenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo, anche scelti tra persone esterne alla Fondazione.
La carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restanti i requisiti previsti dall’art. 2382 del Codice civile.
Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di amministrazione della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e potrà essere riconfermato.
Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto.
I consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato, da parte dell’Organo che li ha nominati, che dovrà darne comunicazione alla Fondazione anche con posta elettronica certificata.
ART. 25 – CONVOCAZIONE E QUORUM
Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente del Consiglio di amministrazione di norma almeno una volta al trimestre ovvero su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei consiglieri.
La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo telefax o tramite posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata inoltrati almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori e i sindaci in carica.
Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.
Le votazioni sono palesi tranne le votazioni riguardanti persone che vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.
Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione.
Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull’estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, a pena di nullità, dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti.
Nel caso in cui si tratti di deliberare sulla nomina di un nuovo Socio, secondo le regole e le prerogative stabilite nel presente statuto, la deliberazione del Consiglio di amministrazione, a pena di nullità, dovrà obbligatoriamente essere espressa con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.
L’amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.
Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.
ART. 26 – POTERI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione dei compiti attribuiti al Consiglio di Indirizzo e all’Assemblea dei Soci Fondatori.
Spetta al Consiglio di amministrazione tra l’altro:
- attuare le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, approvati dal Consiglio di Indirizzo, approvando il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
- redigere il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio e se del caso il bilancio sociale e la valutazione di impatto sociale e li propone al Consiglio di Indirizzo per l’approvazione;
- chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Indirizzo;
- aderire e/o costituire reti, consorzi, società, enti associativi e/o organismi ritenuti utili per il perseguimento delle finalità della Fondazione previo parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio Direttivo;
- vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell’impiego degli eventuali contributi ricevuti;
- conferire procure generali o “ad negotia”, per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- proporre al Consiglio di Indirizzo le eventuali modifiche del presente Statuto;
- costituire qualsiasi organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- predisporre, ove ritenuto opportuno, il regolamento interno della Fondazione ovvero ogni altro regolamento ritenuto utile per il funzionamento della Fondazione;
- proporre al Consiglio di Indirizzo deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- al proprio interno, può nominare il Tesoriere e il Segretario;
- svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
ART.27 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
- ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- convoca e presiede il Comitato dei Soci;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione;
- è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- assume tutte le funzioni relative agli adempimenti è il capo del personale;
- gestisce, l’ordinaria amministrazione della fondazione, sulla base delle indicazioni del Consiglio di amministrazione, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta,
- in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di amministrazione per la ratifica del suo operato;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.
- I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di amministrazione ad altro componente del Consiglio di amministrazione o a
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente anziano, in subordine all’altro Vicepresidente.
- In caso venga meno per qualsiasi motivo il Presidente del Consiglio di amministrazione, tutte le cariche della Fondazione vanno rinnovate e nel frattempo, il Vicepresidente anziano, in subordine l’altro Vicepresidente assume le funzioni del Presidente fino all’insediamento dei nuovi
ART. 28 COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Indirizzo che ne stabilisce numero, compiti e durata. I componenti sono nominati fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nei settori di attività della Fondazione.
Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all’attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di indirizzo e/o in Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno tanti Vicepresidenti quante sono le aree tematiche di azione della Fondazione.
Il Comitato Scientifico è convocato d’iniziativa del Presidente del Consiglio di amministrazione o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
Per la convocazione, le modalità di svolgimento delle riunioni e per la verbalizzazione delle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni previste per il Consiglio di amministrazione.
I membri del Comitato Scientifico non possono dare delega ma devono partecipare direttamente alle riunioni.
ART. 29 – COMITATO DEI SOCI
Il Comitato dei Soci è composto da tutti i Soci, compresi i Fondatori Originari e i Fondatori, e si riunisce in forma plenaria, come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, possono partecipare alla riunione, in qualità di uditori, le rappresentanze di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta.
Il Comitato dei Soci formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione raggiungibile del Consiglio di Indirizzo. I pareri del Comitato dei Soci non sono mai vincolanti.
Al Comitato dei Soci viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Indirizzo ione, con indicazione dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l’Assemblea può esprimere pareri non vincolanti.
Il Comitato dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato dei Soci è convocato mediante raccomandata, PEC, fax o di comunicazione a mezzo posta elettronica. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, l’ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
Il Comitato dei Soci è validamente costituito con la presenza, in proprio o per delega, in assemblea qualunque sia il numero dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione. In mancanza di convocazione l’Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci ed il Presidente. Al fine del conferimento di deleghe, ogni Socio può conferire delega scritta ad un altro Socio che non può rappresentare più di 3 (tre) Soci.
Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Partecipanti presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione.
Delle riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede
la riunione medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i Partecipanti.
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che:
- sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto
ART. 30 – COMITATO D’ONORE
Il Comitato d’Onore è composto da un numero indeterminato di soggetti, individuati dal Consiglio di Indirizzo, interessate ai fini istituzionali della Fondazione, che si siano personalmente distinte nel perseguimento dei fini stessi, che abbiano una notoria estimazione e che accettino di dare con la loro presenza prestigio e credibilità alla Fondazione nonché con la loro opera libera e gratuita attività promozione della Fondazione stessa.
La durata del Comitato d’Onore coincide con il Consiglio di Indirizzo in carica.
ART. 31 – COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è organo di controllo interno della Fondazione. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio di Indirizzo, aventi i requisiti previsti di cui all’articolo 2397, comma 2, e 2399 Codice civile di cui almeno uno all’albo dei revisori legale dei conti.
Il Collegio nomina nel proprio ambito e nel corso della sua prima seduta il suo Presidente.
Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei sindaci accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Dlgs 117/2017. A tali fini essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attivitàdiverse.
Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l’assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli organi della Fondazione notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 32 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’organo di revisione è collegiale e coincide con il Collegio Sindacale laddove tutti i componenti dello stesso siano iscritti all’albo dei revisori legali dei conti. Se i componenti del Collegio Sindacale non hanno i requisiti richiesti, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto all’apposito registro, quale organo monocratico.
ART. 33 – LIBRI SOCIALI
Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:
- il libro dei membri;
- il libro delle adunanze del Consiglio di Indirizzo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.
ART. 34 – ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO
L’esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio il Consiglio di Indirizzo approva, previo parere favorevole del Collegio dei Sindaci, il Bilancio dell’esercizio, redatto dal Consiglio di amministrazione, corredato della relazione dell’attività svolta durante l’esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
ART. 35 – BILANCIO SOCIALE
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.
ART. 35 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117, a favore di Enti del Terzo Settore, con le modalità previste dalla Legge.
ART. 37 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore.
All’atto dell’entrata in vigore del presente Statuto permangono le cariche sociali già esistenti a quel momento fino alla loro naturale decadenza.
ART. 38 – NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al 117/2017 e successive modificazioni.