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Statuto

TITOLO I- DENOMINAZIONE E SEDE

 

Art.1

È istituita la “Fondazione Giorgio e Lilli Devoto – Edizioni San Marco dei Giustiniani”, Organizzarione Non Lucrativa di Utilità Sociale, con sede in Genova, via Cairoli 5 int. 2, scala destra. 

La Fondazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazioni rivolte al pubblico, uscirà la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l’acronimo ONLUS.

Art. 2

La Fondazione potrà provvedere, nei termini di legge, all’istituzione di sedi socondarie.

 

TITOLO II – SCOPI E MEZZI

 

Art. 3

La Fondazione ha scopo esclusivo di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1.6.1939 n. 1089 ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30,9.1963 n.1409, La Fondazione non ha scopo di lucro.

 

In particolare la Fondazione, per il migliore conseguimento delle scopo istitutivo, si attiverà per valorizzazione del patrimonio ideale, culturale e archivistico delle Edizioni San Marco dei Giustiniani e di altri soggetti pubblici e/o privati fra i quali in modo particolare Dipartimenti e/o Centri e/o altre strutture dipendenti e/o collegate con l’Università di Genova nelle forme e secondo le modalità compatibili con la

legge e i regolamenti universitari.

 

A tal fine la Fondazione curerà la valorizzazione di manoscritti, autografi, carteggi, documenti di

notevole pregio culturale artistico e/o storico, nonché i libri aventi carattere di rarità e pregio, ne tutelerà la conservazione.

Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione nel rispetto delle norme previste dal DPR 30.9.63 m.1409 avrà I’obbligo di:

  1. A) conservare gli archivi e i singoli documenti, nonché ordinarli e inventariarli;
  2. B) permettere agli studiosi la consultazione dei documenti che non siano riconosciuti di carattere riservato.
  3. C) procedere al restauro dei documenti deteriorati attraverso il reperimento di mezzi finanziari mirati d’intesa con il Competente Sovrintendente Archivistico.
  4. D) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti,
  5. E) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza preventiva autorizzazione della competente sovrintendenza archivistica.

 

La Fondazione perseguirà i propri scopi anche attraverso la promozione di studi, convegni e pubblicazioni inerenti, tra l’altro, la poesia, con particolare riferimento al legame con il concetto di straniero in tutte le

sue possibili declinazioni.

 

La Fondazione ha l’obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non direttamente connesse alle stesse.

 

Art.4

La fondazione, nell’ adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti Pubblici e privati per le finalità sue proprie. 

 

Art.5

Il patrimonio è costituito da beni mobili e beni immobili. Il patrimonio può essere accresciuto:

1) dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente prevenire e destinati dal Consiglio

Amministrazione all’incremento patrimoniale;

2) dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all’incremento del patrimonio,

 

Art. 6

La Fondazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale:

1) con i redditi del proprio patrimonio;

2) con rette, tariffe o contributi derivanti dall’esercizio delle proprie attività istituzionali;

3) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità;

4) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Amministrazione destini ad uso diverso dell’incremento patrimoniale;

5) con i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

 

La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

 

TITOLO III – ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

 

Capo I – Consiglio di Amministrazione

 

Art. 7

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque a sette membri che durano in carica tre anni e comunque fino alla loro sostituzione. Il primo Consiglio e suo Presidente sono

nominati nell’atto costitutivo.

 

I componenti del Consiglio verranno nominati nel seguente modo:

N.3 nominati da Giorgio Devoto;

N.i2 nominati da Liliana Paola Calura.

 

Qualora il numero dei membri sia stabilito in sette, ai signori Giorgio Devoto e Liliana Paola Calura spetterà la nomina di un consigliere per ciascuno.

In caso di premorienza di uno dei suddetti fondatori la facoltà di nomina si concentrerà in capo al superstite.

 

Gli stessi fondatori potranno, comunque e in qualsiasi momento, designare, nelle forme più opportune, persone e/o Enti che abbiano la facoltà di nomina dell’organo amministrativo.

 

Per qualsiasi motivo venissero a cessare dalla carica uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente; il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere, tanto al suo interno quanto all’esterno dello stesso, un Presidente

Onorario.

 

Art. 8

Ove alla Fondazione partecipino, come aderenti o come contribuenti, altri soggetti, pubblici o privati, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione potrà, con atto concordato dei fondatori o loro aventi causa, essere elevato ad un massimo di undici,

 

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

  1. A) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  2. B) su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera raccomandata r.r. o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax comunicando anche l’ordine del giorno.

 

Per l’interesse dell’Ente, il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

 

Art. 10

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria

Amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio:

  1. A) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, e la relazione morale e finanziaria.
  2. B) delibera, nel rispetto di quanto previsto all’ultimo comma del successivo articolo 11, le modifiche allo Statuto da sottoporre all’Autorità competente per l’approvazione secondo le modalità di legge;
  3. C) predispone e approva i programmi fondamentali dell’attività dell’ente e ne verifica l’attuazione;
  4. D) delibera l’accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
  5. E) forma e approva i Regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull’attività dell’ente;
  6. F) può nominare, qualora ritenuto opportuno, un Direttore e/o Segretario dell’Ente anche esterno al Consiglio definendone i relativi poteri.

 

Art. 11

Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l’intervento della maggioranza degli amministratori in carica e a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi da un segretario nominato dal Consiglio e sottoscritti da coloro i quali sono intervenuti all’adunanza.

Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche al presente statuto quali previste alla lettera h del precedente articolo 10 sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio e, in

ogni caso, in conformità al purere vincolante del Presidente onorario, se nominato.

 

Capo Il – Il Presidente, il Vice – Presidente e il Presidente Onorario

 

Art. 12

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione con il voto o il parere favorevole, ambedue vincolanti ed obbligatori, del Presidente Onorario. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un’azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l’attività dell’ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio e può

esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli deleghi in via generale o di volta in volta.

Nell’ambito dei poteri delegati, il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferire al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. In caso di assenza o di impedimento, i suoi

poteri sono assunti dal Vicepresidente o, in caso di impedimento o assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano per età anagrafica.

 

Art. 13

Il Presidente Onorario svolge un ruolo di rappresentanza della Fondazione nelle relazioni con le Istituzioni Pubbliche e Private. Qualora nominato all’estero del Consiglio di Amministrazione, può partecipare alla riunioni del Consiglio stesso senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

 

Capo III – Collegio dei Revisori dei Conti

 

Art. 14

 

Il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione è esercitato da un Revisore Unico dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Unico dura in carica tre anni. Il Revisore può essere riconfermato.

Il Revisore Unico dei Conti deve essere prescelto tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

 

Art. 15

Il Revisore dei Conti può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell’esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt.2403 e seguenti del Codice civile.

 

Capo IV – Comitato scientifico

 

Art. 16

La Fondazione potrà dotarsi di un Comitato Scientifico cui possono partecipare membri di provata esperienza e competenza nei settori di interesse della Fondazione.

 

Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, esprimerà pareri consultivi sugli indirizzi generali e le linee strategiche della Fondazione e avanzare proposte per nuove iniziative e attività rientranti nei fini statutari. 

 

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

 

Art. 17

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo

dell’esercizio finanziario dell’anno successivo,

 

Art. 18

E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge,

Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

È fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell’organizzazione

dell’Ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d’opera retribuite, nonché di soggetti che effettueranno erogazioni liberali alla Fondazione; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

 

Art. 19

L’ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni degli eventuali Dirigenti e degli Organi interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione anche di carattere programmatico.

 

Art. 20

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, esperirà le necessarie procedure presso gli organi competenti

e a tal fine indicherà uno o più liquidatori.

 

I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Prima della devoluzione patrimoniale, l’Organo preposto alla liquidazione ha obbligo di sentire

L’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996.

 

Art. 21

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs, 4 dicembre 1997, n. 460.